Il primo requisito essenziale che dobbiamo controllare, è la data della notifica.
Questa deve avvenire entro i 150 giorni dalla presunta violazione al C.d.S.: fa fede la data del timbro postale o la firma sulla Ricevuta di Ritorno. Se la notifica è fatta oltre tale termine, il verbale è nullo (150 giorni non sono i canonici 5 mesi ma esattamente 150 di calendario... contare prego!).
Altri requisiti:
- luogo e data precisi dell'infrazione (C.so Emanuele senza nr civico è troppo vago, magari lo stesso è lungo qualche Km e quindi non indentifica l'esatta posizione);
- nr della targa e descrizione del veicolo (CA123AC veicolo Autovettura non è uguale a CA123AC Ford, perchè potrebbero aver invertito 123 con 132 e l'autovettura è una Fiat);
- l'agente accertatore (chiunque esso sia) dev'essere identificabile da un nr di matricola: TIZIO VABENE agente accertatore nominato - o matr. nr. 12345 - può essere soltanto lui, ma semplicemente TIZIO VABENE non è nessuno;
- nulla conta se il verbale non è firmato in originale, ormai sono tutti prestampati e quindi ai fini della notifica non è oppugnabile;
- in caso di multa per eccesso di velocità, dev'essere presente il modello di autovelox utilizzato, la sua omologazione e la prova della taratura annuale obbligatoria: alle volte si utilizza (spesso nei piccoli centri) un unico apparecchio per varie postazioni e non tutti sono conformi rispetto al luogo in cui viene posto - il velomatic 512 ne è un esempio - .
Ricordate comunque che, ove possibile, le infrazioni al C.d.S. (Art. 200 e seguenti) devono essere immediatamente contestate. Nel verbale di contestazione avrete la possibilità di far inserire una vostra dichiarazione in merito all'accaduto, che successivamente potrete utilizzare per un eventuale ricorso (attenzione a non dire parolacce ovvio!).
Di situazioni ambigue o poco chiare nei verbali se ne possono trovare ancora, ma sarebbe troppo lungo starle ad elencare anche perchè alcune vanno ben lette ed interpretate, altrimenti si rischia di fare un buco nell'acqua.
Da ultimo: sappiate che i gradi di giudizio per ricorrere ad una multa sono TRE (entro i 60 gg dalla data di notifica):
- Al Prefetto competente per territorio tramite il Corpo di Polizia che ha emesso il Verbale
- Al Giudice di Pace competente per territorio (in alternativa al primo)
In estrema ratio:
- In Cassazione.
Provo ad elencare i pro ed i contro di un ricorso:
- Se lo si fà al Prefetto e questi ce lo respinge, ci ritroviamo con la sanzione raddoppiata.
- Se lo si fà al G.d.P., in caso di esito negativo dovremo pagare la sanzione così come ci è arrivata.
- Nel caso di rigetto da parte del Prefetto, abbiamo comunque la possibilità di ricorre (entro i 30 gg dalla risposta) al G.d.P.
Quindi, se il Prefetto ci và negativo, non è escluso il ricorso al G.d.P. in seconda battuta.
Abbiamo bisogno di un legale per presentare ricorso? Non sempre... Per i ricorsi al Prefetto non lo ritengo necessario, se il ricorso da noi presentato è ben articolato e fondato. Per ciò che riguarda il G.d.P. invece, penso sia meglio avere il parere di un legale e, nel caso, farsi rappresentare (perlomeno nei casi di secondo ricorso).
Una precisazione: comunicare sempre i dati del conducente - qualora richiesto per l'identificazione del reale trasgressore - anche se si presenta ricorso: fintanto che lo stesso non sarà definito, in un modo o nell'altro, nessuna autorità può procedere alla sanzione accessoria. Se non lo si fà, ci si vedrà recapitare un'ulteriore sanzione di 250 Euro per omessa comunicazione (Art. 126/bis), con annessi e connessi. Appellarsi al "non ricordo chi fosse alla guida", ha scaturito una immensa giurispridenza: "vale per le Società e non per soggetti fisici, vale per tutti, non vale per nessuno". Ogni G.d.P. interpreta a modo proprio tale dichiarazione, ma l'orientamento prevalente propende per non accettare una tale giustificazione: potete provarci, ma il risultato potrebbe non essere quel che speravate.
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