Le multe più temute (e quelle più salate), sono sicuramente quelle fatte con i vari tipi di autovelox, perchè oltre ad essere assai onerose, ci tolgono preziosi punti dalla patente di guida. Inoltre, da quando ai vari Comuni Italiani è stata tolta una fonte di introiti qual'era l'ICI, oltrechè sulle autostrade, questi impietosi mezzi di rilevamento stanno facendo stragi su qualunque tratto di strada.
Purtroppo, come accade nella quasi totalità di questo tipo di multe, l'infrazione ci viene notificata a casa SOLO dopo alcuni mesi dall'accaduto e spesso non riusciamo a ricordarci l'episodio in questione. E se la vettura è in dotazione anche a qualche altro membro della famiglia, ancor più ardua diventa l'identificazione di CHI effettivamente ne era alla guida quel giorno.
Ma quì c'è da fare più di una precisazione: prima di fasciarci la testa, leggiamo con attenzione il verbale e cerchiamo di dare una risposta alle seguenti domande:
1) - E' una strada soggetta a rilevamento della velocità senza obbligo di contestazione immediata?
2) - C'è un Decreto Prefettizio che la indica come tale? *(LEGGI NOTA A FONDO PAGINA)
3) - E' riportata l'omologazione dell'apparecchio utilizzato e la data dell'ultima taratura?
4) - La strada in questione è comunale, provinciale o statale?
5) - Chi è l'Ente Proprietario della strada?
6) - La postazione autovelox era segnalata e visibile?
7) - Ci sono cartelli BEN VISIBILI che avvisano della rilevazione della velocità?
In tutti i verbali elevati per violazione dell'art. 142 del C.d.S. , devono essere riportate le indicazioni che ci consentono di rispondere immediatamente ai primi tre quesiti; se non ci riuscite è perchè manca qualche dato essenziale.
Alle domande 4 e 5 si risponde andando a cercare, sul sito della Prefettura di riferimento, proprio il Decreto relativo a quel tratto di strada, mentre alle domande 6 e 7 potete affidarvi o alla vostra memoria(?) oppure, se possibile, facendo un sopralluogo per accertarvene.
Resta aperto il problema della comunicazione dei dati del conducente: ANCHE SE AVETE INTENZIONE DI PROPORRE RICORSO, ricordate che l'obbligo di tale comunicazione RESTA. In caso contrario sarete soggetti alla violazione dell'art 126/bis con conseguente aggravio di €. 250,00. Se invece pagate la multa perchè la ritenete GIUSTA (?!?!?) dovete COMUNQUE comunicare i dati, altrimenti.... come sopra!
Ma basta porsi queste domande e non trovare le risposte, perchè sorga in tutti noi il "ragionevole dubbio" che la multa potrebbe essere ingiusta o quantomeno RICORRIBILE.
*Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 10156 del 30 aprile 2009) ha stabilito che "Una contravvenzione per violazione dei limiti di velocità contestata con autovelox è valida anche se il tratto di strada non è ricompreso tra quelli individuati da un'ordinanza del Prefetto e la violazione non è contestata immediatamente, nel caso in cui l'apparecchiatura consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo ed è gestita direttamente dagli agenti verbalizzanti."
Riflessione: La sentenza, ad una prima lettura, parrebbe rendere superfluo l'obbligo di emissione di un Decreto Prefettizio, ma restano comunque alcuni aspetti da chiarire e per i quali c'è da discutere.
In primo luogo, dev'essere presente sul posto una pattuglia di VV.UU. in divisa e ben visibile (quindi, un autovelox "dimenticato" sul ciglio della strada non è lecito). La Cassazione Sez.II Penale con Sentenza nr. 11131/2009, ha decretato che: "secondo il Tribunale, l’attuale formulazione dell’art. 142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n. 160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento."
In secondo luogo, le strade in questione devono comunque ricadere nella sfera di legittimazione della P.M. - nelle S.S. e/o S.P., se QUESTE non attraversano un centro abitato, (l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 285/92 definisce il centro abitato “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”), e se non c'è diversa attribuzione di competenza Comunale da parte dell'Ente Proprietario, la Polizia Municipale non può elevare contravvenzioni di questo tipo - . L’art. 12, c. 3, lett. c), C.d.S., sancisce che l’attribuzione ai corpi di Polizia Municipale resta circoscritta nell’ambito del territorio di competenza. Anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge 7.3.1986 n. 65, stabilisce che la Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale dell’Ente (Comune) di appartenenza. E' ampiamente noto che la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che: “I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati”.